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EsecutivoProvinciale Venezia
L’Esecutivo è l’Organo di attuazione dei deliberati del Consiglio Territoriale e risponde ad esso della sua attività. L’ Esecutivo Territoriale è formato da un massimo di 25 componenti comprensivi:
- della Segreteria;
- del Tesoriere;
- del Coordinatore dell’Aree contrattuali medica e veterinaria;
- del Coordinatore dell’Aree contrattuali della Dirigenza;
- dei Responsabili di ogni Dipartimento (contrattazione, prevenzione, terzo settore, previdenza);
- della Responsabile del Coordinamento Pari Opportunità – Politiche di Genere.
I componenti dell’Esecutivo Territoriale, così eletti, decadono automaticamente dall’organismo col cessare della carica ricoperta.
(ART. 36 – Esecutivo Territoriale)
L’Esecutivo Territoriale si riunisce di norma ogni due mesi ed in via straordinaria ogni qualvolta la Segreteria lo ritenga necessario, o ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti dell’ Esecutivo stesso. La convocazione è fatta dal Segretario Generale Territoriale, che ne fissa la data e il luogo, dando comunicazione dell’ordine del giorno fissato dalla Segreteria almeno 15 giorni prima. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a 5 giorni. Le riunioni dell’Esecutivo sono validamente costituite quando sono presenti almeno il 50 per cento più uno dei componenti effettivi.
Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. I componenti dell’Esecutivo che siano assenti senza giustificato motivo, per due riunioni consecutive, decadono automaticamente e saranno sostituiti dal Consiglio Territoriale. Decadono, altresì, , i componenti dell’Esecutivo che siano assenti per quattro riunioni, anche non consecutive, senza giustificato motivo ed il Consiglio Territoriale provvede alla loro sostituzione.
(ART. 37 – Riunioni dell’Esecutivo Territoriale)
Sono compiti dell’Esecutivo Territoriale:
- approvare il rendiconto economico ed il programma di spesa annuale;
- promuovere lo sviluppo della organizzazione;
- trattare le questioni ad essa delegate dal Consiglio Territoriale ed adottare provvedimenti di urgenza in casi e circostanze eccezionali;
- vigilare sulle attività delle strutture della organizzazione cooperando con esse nel lavoro di propaganda e di assistenza dei lavoratori;
- provvedere alla designazione dei rappresentanti la Federazione negli Enti, nelle Commissioni e negli Organismi Territoriali;
- nominare i Responsabili dei Dipartimenti della Contrattazione, della Prevenzione, del Terzo Settore, della Previdenza;
- delegare alla Segreteria Territoriale, in via generale o in casi particolari, proprie attribuzioni;
- organizzarsi in sezioni di studio e di lavoro anche per settori ad ausilio delle attività ed iniziative della Segreteria Territoriale. (ART. 38 – Compiti dell’Esecutivo Territoriale)