UIL FPL VENEZIA

ESECUTIVO

ESECUTIVO

SEGRETERIA     ESECUTIVO   DIRETTIVO

L’Esecutivo è l’Organo di attuazione dei deliberati del Consiglio Territoriale e risponde ad esso della sua attività. L’ Esecutivo Territoriale è formato da un massimo di 25 componenti comprensivi:

  • della Segreteria;
  • del Tesoriere;
  • del Coordinatore dell’Aree contrattuali medica e veterinaria;
  • del Coordinatore dell’Aree contrattuali della Dirigenza;
  • dei Responsabili di ogni Dipartimento (contrattazione, prevenzione, terzo settore, previdenza);
  • della Responsabile del Coordinamento Pari Opportunità – Politiche di Genere.

I componenti dell’Esecutivo Territoriale, così eletti, decadono automaticamente dall’organismo col cessare della carica ricoperta.
(ART. 36 – Esecutivo Territoriale)

L’Esecutivo Territoriale si riunisce di norma ogni due mesi ed in via straordinaria ogni qualvolta la Segreteria lo ritenga necessario, o ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti dell’ Esecutivo stesso. La convocazione è fatta dal Segretario Generale Territoriale, che ne fissa la data e il luogo, dando comunicazione dell’ordine del giorno fissato dalla Segreteria almeno 15 giorni prima. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a 5 giorni. Le riunioni dell’Esecutivo sono validamente costituite quando sono presenti almeno il 50 per cento più uno dei componenti effettivi. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. I componenti dell’Esecutivo che siano assenti senza giustificato motivo, per due riunioni consecutive, decadono automaticamente e saranno sostituiti dal Consiglio Territoriale. Decadono, altresì, , i componenti dell’Esecutivo che siano assenti per quattro riunioni, anche non consecutive, senza giustificato motivo ed il Consiglio Territoriale provvede alla loro sostituzione.(ART. 37 – Riunioni dell’Esecutivo Territoriale)

Sono compiti dell’Esecutivo Territoriale:

  1. approvare il rendiconto economico ed il programma di spesa annuale;
  2. promuovere lo sviluppo della organizzazione;
  3. trattare le questioni ad essa delegate dal Consiglio Territoriale ed adottare provvedimenti di urgenza in casi e circostanze eccezionali;
  4. vigilare sulle attività delle strutture della organizzazione cooperando con esse nel lavoro di propaganda e di assistenza dei lavoratori;
  5. provvedere alla designazione dei rappresentanti la Federazione negli Enti, nelle Commissioni e negli Organismi Territoriali;
  6. nominare i Responsabili dei Dipartimenti della Contrattazione, della Prevenzione, del Terzo Settore, della Previdenza;
  7. delegare alla Segreteria Territoriale, in via generale o in casi particolari, proprie attribuzioni;
  8. organizzarsi in sezioni di studio e di lavoro anche per settori ad ausilio delle attività ed iniziative della Segreteria Territoriale. (ART. 38 – Compiti dell’Esecutivo Territoriale)

Esecutivo provinciale 190421